Giunta comunale

Secondo l'art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la giunta comunale è uno degli organi di governo del comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.

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Competenze

Secondo l'art. 48 del d. lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale. Talvolta il sindaco conferisce a membri del consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifici, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori "esterni", sebbene tale prassi sia da molti ritenuta in contrasto con l'attuale impianto normativo in materia di organi degli enti locali.
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Tipo di organizzazione

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Sede principale

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Via S. Rocco, 88831 San Mauro Marchesato KR, Italia

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Ulteriori Informazioni

La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a dodici(art. 47 del d. lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2 - comma 23 della Legge 244/2007).
Secondo l'art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (art.64 c.3 d.lgs 267/2000). Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2024, 16:05

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